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Disposizioni per l'installazione e l'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa

Generatori di calore a biomassa legnosa

Data :

4 novembre 2026

Categorie:
Ambiente
Argomenti:
Inquinamento
Disposizioni per l'installazione e l'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa
Municipium

Descrizione

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo del Bacino Padano, e delle delibere di Giunta regionale attuative n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla delibera di Giunta regionale n. 449/2018 di aggiornamento del PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria), sono state stabilite nuove disposizioni per l’installazione e l’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa.

In particolare, dal 1° gennaio 2020 è in vigore su tutto il territorio regionale:

  • obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle;
  • divieto di utilizzo per i generatori 0 o 1 o 2 stelle; i generatori a biomassa installati prima dell’1.1.2020 possono essere mantenuti in esercizio solo se appartenenti almeno alla classe 3 Stelle;
  • obbligo di utilizzo di legna e cippato non derivanti da materiale precedentemente sottoposto a verniciatura, collanti o altri trattamenti chimici e adeguatamente stagionati.
  • obbligo di utilizzo di pellet di qualità (dal 1° ottobre 2018) per i generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW (è pellet di qualità quello che rispetta le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del D.Lgs. n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore).

La delibera di Giunta Regionale n. 5360/2021 precisa che devono essere disattivati gli impianti che non rispettano i requisiti sopra elencati (n. stelle), a meno che rientrino nei casi di esclusione o di deroga previsti, come i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi o gli impianti storici (dgr 5360/2021, punto 10.5 dell'allegato).

E’ introdotto l’obbligo anche per gli spazzacamini di registrare in CURIT la propria attività di manutenzione, per quanto limitata alla sola pulizia della canna fumaria.

I controlli sono effettuati dalle Province - nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell’ambito delle verifiche sugli impianti termici.

La sanzione in caso di inosservanza delle disposizioni regionali è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della legge regionale n. 24/2006 (da € 500 a € 5.000).

MANUTENZIONE DELLA CANNA FUMARIA

La manutenzione ordinaria della canna fumaria, ovvero la semplice pulizia, può essere eseguita da imprese non abilitate ai sensi del d.m. 37/2008 purché iscritte presso la CCIAA con codice ATECO 81.22.02 – “Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali”.
Al fine di ridurre le emissioni nocive (dovute all’eccessivo spessore della fuliggine) e di evitare i rischi di incendio, si raccomanda la pulizia del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione almeno una volta all’anno oppure ogni 4 tonnellate di biomassa bruciata; tale pulizia deve comunque essere eseguita prima di ogni intervento per il controllo dell’efficienza energetica ed eventuale manutenzione dell’impianto.
Al termine dell’attività di manutenzione ordinaria della canna fumaria, il manutentore deve redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di avvenuta manutenzione ordinaria, redatto secondo le modalità definite da Regione Lombardia, con decreto del dirigente competente per materia. Una copia del Rapporto è rilasciata al Responsabile dell’impianto, che lo allega al libretto d’impianto; una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni, per eventuali verifiche da parte delle Autorità competenti. In ogni caso il Rapporto redatto deve essere registrato nel CURIT, o consegnato al CAIT per la successiva registrazione nel CURIT, entro la fine del mese successivo alla data di manutenzione.
L’impresa che effettua la manutenzione ordinaria della canna fumaria e che non provvede ad inviare il Rapporto di cui sopra al Curit è soggetto alla sanzione di cui all’art. 27, comma 2, della l.r. 24/2006.

Ultimo aggiornamento: 4 novembre 2026, 15:33

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